La vicinitas e l’interesse al ricorso in caso di violazione delle distanze minime tra costruzioni tra l’immobile confinante ed una terza costruzione (non di proprietà del ricorrente).
Ricorre la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso per violazione delle distanze minime tra un immobile confinante (o contiguo) con quello del ricorrente ed un terzo immobile laddove l’annullamento del titolo edilizio possa comportare per il ricorrente una concreta utilità derivante dal ripristino (anche parziale) della situazione antecedente.
Ripercorrendo la strada che ha determinato la configurazione dell’interesse oppositivo all’ampliamento della sfera giuridica altrui e i criteri che lo qualificano e differenziano dall’interesse della generalità, si chiarisce che dove procedimento e provvedimento non siano di particolare ausilio, in quanto il terzo non vi ha partecipato e di lui l’atto finale non fa menzione, può essere rilevante l’elemento fisico-spaziale della vicinitas, intesa quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato.
Si deve infatti stabilire se tale vicinitas sia sufficiente a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento.
La coesistenza di diversi orientamenti, l’uno maggioritario, per cui la vicinitas, quando idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione di singoli titoli edilizi, assorbe in sé anche il profilo dell’interesse al ricorso; e di un secondo indirizzo, per cui la vicinitas da sola non basta a fondare anche l’interesse, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto, non smentisce il fatto che, nella realtà dei fatti e nella dinamica dei giudizi, la riflessione sulla legittimazione e quella sull’interesse procedano congiuntamente e siano entrambe fortemente condizionate dalla situazione concreta allegata dalle parti e ricavabile dagli atti di causa.
La vicinitas è, infatti, un criterio flessibile, da misurare ogni volta sulla base della situazione di fatto, del tipo di provvedimento contestato e dei suoi concreti contenuti, dell’ampiezza e della rilevanza delle aree coinvolte, e che dunque poco si presta a teorizzazioni astratte e generali, quali quelle che riguardano il tema delle condizioni dell’azione e la distinzione o il confine tra la legittimazione al ricorso e l’interesse al ricorso.
L’esistenza dell’interesse al ricorso è valutato, infatti, con riferimento all’utilità che il ricorrente possa ricavare dall’annullamento dell’atto, che è speculare al pregiudizio sofferto.
Laddove effettivamente l’atto potenzialmente leda un interesse rilevante (in materia urbanistica, per esempio, il possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o contiguo, la compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, ecc.), il suo annullamento non può che fondare l’interesse al ricorso.
D’altro canto, l’interesse ad agire va escluso con riguardo ai vizi meramente formali e procedurali, sempre emendabili, (che pur potrebbero legittimamente determinarlo), laddove a tale annullamento non possa conseguire una sanzione, proprio per l’assenza di una qualunque utilità per il terzo ricorrente
Ciò detto, seppur il criterio della vicinitas non può automaticamente determinare la sussistenza dell’interesse al ricorso. Il concreto pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato non necessita di essere specificamente allegato o dichiarato, ma può essere precisato e comprovato nel corso del giudizio ed essere ricavato dal giudice dall’insieme delle allegazioni di parte, rientrando tra le questioni ricavabili d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Ciò detto, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante, tutte le volte in cui dall’annullamento del titolo edilizio posto in violazione delle distanze possa un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.