il consiglio di stato è intervenuto a sciogliere il conflitto giurisprudenziale recentemente sorto sul presupposto necessario alla decisione sull’illegittimità del provvedimento impugnato ai soli fini risarcitori, chiarendo definitivamente che per ottenere l’accertamento di illegittimità dell’atto è sufficiente la mera deduzione di voler proporre la domanda risarcitoria in un futuro giudizio
Considerato che l’art. 34, comma 3 c.p.a. statuisce che se “nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori», l’Adunanza plenaria è intervenuta a chiarire che l’accertamento di illegittimità ai fini risarcitori risponde alla esigenza di conservare un’utilità alla decisione di merito sulla domanda di annullamento, pur a fronte di un mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto all’epoca in cui la stessa è stata azionata.
Pur restando quindi necessaria la manifestazione di interesse della parte, che non può invece essere sostituita dal rilievo d’ufficio del giudice sulla persistenza delle condizioni dell’azione di annullamento fino alla decisione, spettando solamente alla parte l’iniziativa a tutela del suo interesse risarcitorio, deve comunque ritenersi che la dichiarazione è condizione necessaria ma, nello stesso tempo, sufficiente perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato. Non occorre a questo scopo né che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né tanto meno che questa sia in concreto proposta.
In primo luogo, è la norma stessa a chiarire la possibilità di proporre l’azione risarcitoria anche dopo la conclusione del giudizio di annullamento (art. 30 c.p.a.), per cui una lettura che consideri presupposto per l’accertamento dell’illegittimità la concreta proposizione (in un diverso giudizio) della domanda di risarcimento appare posta in violazione di legge. L’interesse è attuale e concreto, pur essendo venuta meno l’utilità dell’annullamento, proprio grazie alla dichiarazione della parte di interesse al futuro accertamento del diritto risarcitorio, accordatogli dall’ordinamento.
Ugualmente, la necessità di esporre in concreto i presupposti dell’eventuale domanda di risarcimento condurrebbe ad un’interpretazione che tende a sovrapporre le due azioni (di annullamento e di risarcimento), che sono chiaramente considerate autonome dal codice del processo amministrativo, essendo venuta meno la c.d. pregiudizialità amministrativa. Del resto, in caso di domanda risarcitoria non ancora proposta, l’accertamento sui suoi presupposti non avrebbe valore di giudicato, per cui deve essere escluso che il giudice possa pronunciarsi su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria (si cfr. l’A.P. 8/2022).