Il bando e la procedura concorsuale che facciano riferimento ad una specifica materia di un settore scientifico disciplinare, così identificando l’ambito disciplinare su cui comparare il merito scientifico dei candidati, violano l’art. 18 della l. n. 240 del 2010 che impone di individuare il profilo del candidato esclusivamente mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
L’art. 18 della L. n. 240 del 2010, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad apposito decreto ministeriale.
Le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della L. n. 240 del 2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della L. n. 240 del 2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare.
Tanto premesso, nell’ambito di un concorso pubblico per la selezioni di ricercatori e professori universitari tramite chiamata, il bando e le motivazioni della valutazione finale devono valorizzare l’intero settore disciplinare per il quale la chiamata deve essere operata. Uno dei più elementi specifici del settore generale non può assurgere a criterio ulteriore di valutazione. Secondo il disposto degli art. 15 e 18 della l. 240/2010 rileva, infatti, il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia possibile né consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
La procedura di chiamata riguarda il predefinito settore concorsuale nella sua interezza e non può ancorarsi ad una disciplina costituente species del medesimo settore.
Risulta quindi illegittimo il giudizio della commissione che qualifichi le pubblicazioni o l’attività didattica svolta da un candidato coerenti con il settore scientifico disciplinare, ma solo in parte coerenti con il profilo indicato nel bando. Una valutazione di tal sorta costituisce una contraddizione in termini, giacché la coerenza rispetto al primo identifica l’adeguatezza delle pubblicazioni rispetto all’insieme delle materie incluse, in rapporto di species a genus, nel settore scientifico disciplinare.
Sebbene il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio sulla posizione di prestigio del candidato a quello della commissione esaminatrice, trattandosi di valutazione di merito riservata all’amministrazione, è affetto da difetto di istruttoria il giudizio della commissione che non abbia compiuto una esauriente comparazione dei titoli didattici dei due candidati, talché il pari o diverso livello qualitativo di essi sul punto non emerga.