E’ il diniego di compatibilità paesaggistica all’installazione di un aerogeneratore mini eolico in zona non vincolata, neppure indirettamente, sulla base di una valutazione aprioristica e non attenta alle caratteristiche della specifica vicenda, ossia di una valutazione una volte per tutte, che prescinda dalla congrua analisi del caso concreto, rappresenta una non consentita “irragionevole limitazione” alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative.
Seppur nulla impedisce alla Soprintendenza di adottare criteri generali per la valutazione delle fattispecie sottoposte al suo esame ed è legittimo che, in linea di principio, essa possa considerare con cautela, ai fini della tutela del paesaggio, la presenza di più parchi eolici nella stessa area, non risulta altrettanto legittimo che la Soprintendenza si arresti a una valutazione per dir così tipica (“la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d’intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato”) e non scenda a considerare le caratteristiche della specifica vicenda. Una valutazione una volte per tutte, che prescinda dalla congrua analisi del caso concreto, può rappresentare una non consentita “irragionevole limitazione” alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566) e non sembra neppure conforme alla Linee guida, per le quali l’eventuale preesistenza di altri impianti eolici nello stesso territorio non è di per sé ostativa all’installazione di un nuovo analogo impianto, benché di essa occorra tener conto (d.m. 10 settembre 2010, all. 5, n. 3.2, lett. k).” (Cons. Stato, IV, n. 5001 del 2015).
In senso contrario non appare dirimente il dato della altezza dell’impianto, poiché tale criticità – al di là della sua effettiva sussistenza in relazione alle caratteristiche altimetriche dell’area – è comunque superabile laddove il proponente manifesti la propria disponibilità a ridurre le dimensioni dell’impianto, anche in sede di osservazioni al preavviso di rigetto. La modificazione dell’impianto per renderlo compatibile con le criticità opposte dalle amministrazioni rientra nell’applicazione del principio di proporzionalità, oltre che dei principi generali di cui alla legge sul procedimento amministrativo. L’amministrazione procedente dispone di tutti i mezzi il riesame del progetto a seguito di proposte di modifica, sia attraverso la riconvocazione della conferenza di servizi, che per mezzo della sottoposizione le modifiche alle amministrazioni coinvolte; oltre ad avere il potere di apporre condizioni o prescrizioni al provvedimento conclusivo favorevole. Non si può pertanto condividere l’assunto secondo cui è corretto ritenere che ogni modifica progettuale debba essere debitamente formalizzata e confluire nel fuoco di uno specifico momento procedimentale che preveda il coinvolgimento di tutte le Autorità a vario titolo coinvolte.
Del resto, l’illegittimità di una valutazione aprioristica e svincolata dall’esame concreto dell’impianto e delle condizioni necessarie alla sua realizzazione è suffragata laddove la Sopraintendenza si sia precedentemente espressa in senso favorevole alla realizzazione di un aerogeneratore di potenza maggiore sulla stessa particella, senza addurre alcuna motivazione sul punto. L’apprezzamento diametralmente opposto di situazioni di fatto identiche integra, infatti, gli estremi dell’eccesso di potere, viziando il parere della Sopraintendenza, superabile dall’amministrazione solo con la prospettando la presenza di circostanze in fatto idonee a giustificare il diverso giudizio tecnico.