E’ illegittimo il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale se la valutazione è operata dalla commissione sulla sola base di una valutazione insufficiente e non pertinente della produzione scientifica, senza che tale valutazione sia fondata su una motivazione adeguata.
È illegittimo il mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, fondato su una valutazione non sufficiente della produzione scientifica, se tale valutazione sia sostanzialmente priva di motivazione adeguata.
Laddove la commissione giudicante valuti i lavori prodotti come non pertinenti o parzialmente pertinenti alla materia del concorso, la stessa è obbligata o spiegare il perché di tale valutazione. Il giudizio motivato è imposto (specie se incidente negativamente nella sfera del soggetto valutato) dalle norme, non solo generali (L. 241/1990), bensì settoriali. Il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 prevede, infatti, all’art. 3, che nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito.
E il difetto di motivazione rilevato risulta ancor più evidente laddove la pubblicazioni oggetto di valutazione della commissione appaiano, quanto meno ad un’osservazione sommaria, riguardare argomenti propri della disciplina oggetto del concorso.
In tali ipotesi, il provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica va annullato e la valutazione andrà ripetuta ad opera di una commissione in totale diversa commissione.