Concorso per accesso alla scuola di specializzazione in medicina – assegnazione sede – illegittimità del meccanismo a scaglioni progressivi privo di correttivi.
è illegittimo il bando di concorso per l’accesso alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia che impedisca di procedere al recupero dei posti rimasti vacanti, in quanto inizialmente assegnati a quei candidati che vi hanno poi rinunciato., non gradendo l’assegnazione automaticamente ricevuta dal sistema.
La normativa in tema di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro titoli prevede che le regioni individuino, con cadenza almeno triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e lo comunichino al Ministero, cosicché poi venga individuato il numero di specialisti da formare, annualmente, per ogni specializzazione. La programmazione viene fatta prendendo in considerazione il numero di studenti ammessi ogni anno ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, il quadro epidemiologico, i flussi previsti per i pensionamenti e le esigenze di programmazione delle regioni e delle province. La determinazione del numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola di specializzazione avviene, poi, sulla base della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa
Ciò detto, risulta irragionevole e contraria al meccanismo appena descritto la previsione del bando di concorso che escluda la possibilità di recupero dei posti nuovamente disponibili per rinuncia dei candidati assegnati a scuole di specializzazione non gradite. Una previsione di tal sorta impedisce l’integrale copertura dei posti messi a bando, imponendo ai concorrenti che si siano collocati successivamente in graduatoria la possibilità di scegliere soltanto le Scuole ancora disponibili in quanto non opzionate dai candidati appartenenti agli scaglioni precedenti, anche se, di fatto, alcuni dei posti disponibili sono rimasti vacanti, in quanto oggetto di rinuncia.
Il meccanismo del bando che non renda possibili subentri su posti eventualmente rimasti scoperti per rinunce o mancate immatricolazioni risulta assolutamente illegittimo e irragionevole, in quanto comporta che i posti rifiutati dai candidati collocati prima in graduatoria non vengano assegnati, né ripartiti a favore dei candidati collocati successivamente.
Orbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente non è ragionevole un sistema che, dopo aver individuato il fabbisogno di posti e stanziato le relative risorse economiche, non ne preveda l’integrale utilizzazione, nonostante la sussistenza di soggetti potenzialmente interessati alla assegnazione dei posti rimasti vacanti.
Tale modus operandi risulta pregiudizievole non solo per il medico che aspira a specializzarsi, che vede svanire la possibilità di intraprendere tale percorso in una sede maggiormente ambita, ma altresì per l’interesse pubblico alla formazione di medici specializzati in misura corrispondente al fabbisogno nazionale, secondo le stime effettuate a monte della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4519/2022)