T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 6 novembre 2017 n. 11009

L’attività di verifica svolta dal GSE ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 non costituisce una forma di autotutela amministrativa come tale riconducibile ad un’ipotesi di annullamento d’ufficio, rappresentando – al contrario – una fase ordinariamente possibile del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi. Ne discende che detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame, perciò non può essere qualificato come di esercizio di poteri di autotutela. Se quindi l’art. 42 cit. non disciplina un’ipotesi di autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/90, perché non consiste nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un’illegittimità coeva all’adozione dell’atto, il potere di disporre la decadenza dagli incentivi ha natura speciale rispetto all’ipotesi disciplinata dal citato art. 21-nonies.

I controlli che il GSE svolge riguardano la conformità dell’impianto, durante la sua vita utile, alle regole che ne consentono l’incentivazione – al fine di verificare la legittimità della concessione di incentivi pubblici, ossia il corretto riconoscimento ed emissione dei certificati bianchi – ma, pur riferendosi a detto periodo, possono essere materialmente e concretamente espletati anche in altri momenti; le norme di riferimento, infatti, non contengono prescrizioni che circoscrivono il tempo di svolgimento dei controlli, tanto che il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.


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