Diritto di accesso alla copia della cartella esattoriale e obbligo di conservazione a cura del concessionario della riscossione
la cartella esattoriale non assurge ad atto tributario: è atto successivo alla conclusione del procedimento tributario e rappresenta piuttosto il primo atto dell’esecuzione. è quindi un atto accessibile ex art. 24 l. 241/1990, la cui copia deve essere conservata dal concessionario della riscossione per il tempo impostole dalla legge ed esibita a richiesta dall’interessato.
La cartella esattoriale non può essere considerata atto di natura tributaria, per questo soggetta ad una diversa regolamentazione dell’accesso da parte del privato (che comunque non è escluso tout court). In generale e salvo casi specifici, la sua notifica assolve alle funzioni che nella espropriazione forzata del codice civile sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e del precetto (così Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822).
Ciò premesso, se “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (art. 26, co 5, D.P.R. 602/1973), la conservazione dell’atto imposto determina l’obbligo di conservare la copia della cartella.
Non è quindi sufficiente la conservazione e l’esibizione dell’estratto di ruolo della cartella. Esso è atto del concessionario, relativo al singolo contribuente, che non contiene però alcuna pretesa impositiva e non è specificamente previsto da alcuna disposizione di legge (da ultimo Cass. Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 22798), trattandosi di un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell’esecuzione esattoriale, caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali.
Corollario di tale ricostruzione è che ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l’estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione.